servizi al pubblico

Art.18)
La Biblioteca è aperta a tutti senza alcuna discriminazione. L'accesso alla biblioteca è libero e gratuito.
Art.19)
Gli spazi e i servizi nei quali si articola la biblioteca si differenziano sulla base della destinazione di utenza, sia adulta che giovanile e per tipologia del materiale documentario. Si accede alle sale di consultazione mediante la Carta di entrata o altre simili forme identificative di riscontro statistico. Il lettore che entra in Biblioteca ha l'obbligo di depositare all'ingresso borse o cartelle. L'accesso alla Biblioteca e l'uso dei suoi servizi deve avvenire con un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. I lettori devono rispettare la tranquillità e il decoro della Biblioteca, mantenendo un contegno corretto e avendo cura di non turbare la lettura e lo studio degli altri frequentatori, di non recare danno ai libri e agli oggetti di proprietà della Biblioteca stessa. E' data facoltà al Bibliotecario di allontanare coloro che venissero meno alle norme di correttezza di cui sopra. Provvedimenti motivati del Bibliotecario, o del funzionario responsabile dei servizi Sociali e Culturali possono:
- far allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto;
- escludere o limitare l'accesso a sale e locali della Biblioteca al fine di migliorare la funzionalità dei servizi. Nel mettere in atto tali provvedimenti devono essere date le opportune spiegazioni agli utenti e, nei casi più gravi, devono richiedere preventiva autorizzazione.
Art.20)
L'orario di apertura è stabilito dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione Educazione e Cultura considerate le particolari finalità della struttura e del pubblico che essa è destinata a servire e tenuto conto delle indicazioni emerse da consultazioni e valutazioni appositamente predisposte dal funzionario responsabile dei Servizi Sociali e Culturali. Di massima l'orario al pubblico deve essere contemperato al calendario scolastico e può prevedere un periodo di chiusura destinato al riordino delle raccolte ed alla disinfestazione dei locali. L' apertura settimanale non può essere inferiore alle 42 ore.
Art.21)
La Biblioteca svolge il servizio di lettura in sede e di prestito a domicilio. Tutti i cittadini residenti possono ottenere in prestito a domicilio il materiale librario e documentario di proprietà della Biblioteca, del Sistema Territoriale e dal prestito interbibliotecario. L'iscrizione alla Biblioteca è gratuita e dà diritto ad una tessera da presentare ogni volta che si richiedono libri in prestito. Sono ammessi al prestito tutti i cittadini residenti che ne facciano richiesta, fornendo i propri dati anagrafici e l'indirizzo, con la presentazione di un documento di identità legale, sottoscrivendo l'impegno di rispettare le condizioni stabilite dal presente regolamento. I minori di anni 14 possono iscriversi se accompagnati da un familiare o tutore fornito di documento di riconoscimento che si renderà garante e responsabile dell'osservanza delle norme del presente regolamento. Ai portatori di handicap ed agli iscritti temporaneamente malati è consentito di richiedere il prestito a domicilio telefonicamente. Sarà cura del personale della Biblioteca recapitare il volume richiesto. Lettori non residenti possono essere iscritti temporaneamente al prestito domiciliare dietro versamento di un deposito cauzionale, determinato annualmente dalla Commissione, che sarà restituito all'atto della restituzione del libro avuto in prestito. Questa forma di iscrizione dà diritto al prestito di un volume per volta. I residenti nei Centri circostanti o sprovvisti di Servizio di Biblioteca possono iscriversi alla "Salvatore Farina" dietro malleveria del Sindaco del Centro di residenza. Agli iscritti viene consegnata una tessera personale. In caso di smarrimento o sottrazione l'interessato deve dare immediata segnalazione agli uffici della biblioteca che rilascerà un duplicato.
Art.22)
Condizioni e modalità per il prestito. Il prestito domiciliare avviene alle seguenti condizioni:
a) non possono essere prese a prestito più di tre opere contemporaneamente e cumulativamente;
b) il prestito ha la durata massima di venti giorni, rinnovabili, se l'opera non è stata nel frattempo prenotata;
c) qualora il materiale prestato non sia restituito nel rispetto del termine previsto dei venti giorni, entro i cinque giorni successivi all'avvenuta scadenza del tempo di restituzione viene spedito al domicilio dell'utente un avviso di sollecito. Trascorsi altri dieci giorni dalla spedizione del primo avviso, sarà spedito un secondo avviso di sollecito, che indicherà il termine ultimo per la restituzione; qualora questa avvenga entro il termine indicato dagli avvisi, viene richiesto all'utente il solo pagamento delle spese postali sostenute per l'invio degli avvisi; successive sollecitazioni saranno trasmesse con tassa a carico del destinatario. Il lettore inadempiente ai solleciti può essere escluso dal prestito e in casi più gravi si potrà procedere contro di lui a norma di legge. In caso di smarrimento di un libro avuto in prestito il lettore o il suo garante è obbligato alla sostituzione del volume. Qualora il libro non sia in commercio il lettore dovrà corrispondere alla Biblioteca un importo pari al prezzo medio di mercato dei libri annualmente determinato dalla Commissione Consiliare Educazione e Cultura;
d) è prevista l'esclusione temporanea o definitiva dal servizio di prestito e l'applicazione di una sanzione amministrativa, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nei seguenti casi:
- di non restituzione del materiale prestato;
- di restituzione effettuata oltre il tempo indicato dal secondo avviso di sollecito; - di constatato danneggiamento delle opere prestate;
e) al momento della consegna del materiale avuto in prestito, al lettore viene data la ricevuta di avvenuta restituzione, che deve conservare per i successivi tre mesi.
Art.23)
Sono di regola esclusi dal prestito:
a) le enciclopedie, i dizionari e in genere le opere di frequente consultazione;
b) i libri di uso frequente nella sala di lettura;
c) i fascicoli dell'annata in corso dei periodici e delle riviste;
d) il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico e artistico;
e) il materiale del quale il donatore abbia vietato il prestito.
Per motivi particolari il Bibliotecario può eccezionalmente derogare a quanto sopra stabilito. Gli utenti, qualora lo richiedessero, hanno diritto di conoscere le motivazioni delle deroghe eventualmente concesse. Possono essere prenotate le opere già in prestito domiciliare. La prenotazione si effettua esibendo la tessera personale di iscrizione al prestito.
Art.24)
Il lettore è responsabile del deterioramento dei libri presi in lettura. All'atto del prestito deve controllare contestualmente l'integrità e lo stato di conservazione e far presente a proprio discarico al personale addetto al servizio di prestito i difetti in esso riscontrati. Al lettore che restituisca deteriorata un'opera ricevuta in prestito è fatto obbligo di provvedere alla sostituzione del volume. In ogni momento la Biblioteca può sollecitare la restituzione delle opere prestate e il lettore è obbligato ad adempiere.
Art.25)
La consultazione dei cataloghi bibliografici e documentari della biblioteca è libera e gratuita, come pure la consultazione e la lettura in sede dei volumi e delle pubblicazioni possedute dalla biblioteca. Provvedimenti motivati del Bibliotecario e del responsabile dei Servizi Sociali e Culturali possono escludere temporaneamente singole opere dalla consultazione, o consentirla solo a particolari condizioni di vigilanza.
Art.26)
La Biblioteca svolge un regolare servizio di prestito del patrimonio con le biblioteche che fanno parte del sistema bibliotecario a cui essa ha aderito. La Biblioteca potrà iscriversi, con l'obbligo di reciprocità, al prestito interbibibliotecario con altre biblioteche pubbliche e private. Nel caso di prestito di materiale librario effettuato con biblioteche non appartenenti al Sistema Bibliotecario di appartenenza l'utente interessato deve rimborsare le spese postali e amministrative sostenute per l'effettuazione di quel prestito.
Art.27)
La biblioteca eroga servizi di informazione bibliografica utilizzando a favore del pubblico le strumentazioni telematiche e informatiche. Offre inoltre la disponibilità dell'informazione, in relazione alle esigenze espresse, mediante postazioni di accesso a banche dati remote (INTERNET) a titolo oneroso.
Art.28)
La Biblioteca consente la riproduzione fotostatica a titolo oneroso solo dei libri posseduti dalla Biblioteca "Salvatore Farina" e dalle Biblioteche appartenenti al sistema. Di massima organizza il servizio mettendo a disposizione dell'utente macchine fotoriproduttrici a scheda magnetica. La Giunta Municipale fissa le tariffe e criteri per la riproduzione di dati e di testi in supporto magnetico ed elettronico del materiale librario e documentario di proprietà della Biblioteca. La vendita delle schede è effettuata presso gli uffici amministrativi della Biblioteca che riverserà i proventi all'Economato secondo le disposizioni di un apposito regolamento. Il ricavato dovrà essere destinato alla copertura dei costi interni dei servizi di Biblioteca. La riproduzione fotografica, magnetica o tramite fotocopia è soggetta ad un Regolamento elaborato dal funzionario responsabile dei Servizi Sociali e Culturali sulla base della normativa vigente e delle esigenze di funzionalità dei servizi della biblioteca. Il Bibliotecario deve accertarsi che il procedimento usato non danneggi il materiale da riprodurre. E' esclusa dalla riproduzione tutta la documentazione per la quale esistono limiti di legge in merito alla riproducibilità.

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Uso CD-rom multimediali, ricerche specializzate su internet.

Servizio fotocopie, scanner di immagini e testi (OCR).

Prestito locale e interbibliotecario.